Art. 1 · Assunzione di funzionari

Art. 1

Assunzione di funzionari

In vigore dal 12 dic 2012
Assunzione di funzionari 1.   In deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27 e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto, i posti vacanti possono essere coperti, a partire dall’effettiva data di adesione della Croazia e fino al 30 giugno 2018, mediante nomina come funzionari di cittadini della Croazia, limitatamente ai posti previsti e tenendo conto delle decisioni in materia di bilancio. 2.   Tali funzionari sono nominati a decorrere dall’effettiva data di adesione e, ad eccezione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), a seguito di concorsi per titoli o esami, o per titoli ed esami, organizzati conformemente all’allegato III dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1216:oj#art-1