Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 dic 2012
Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.
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