Art. 75

Art. 75

In vigore dal 12 dic 2012
Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’, paragrafo 1; b) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l’impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’, paragrafo 2; c) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’; e d) le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all’, paragrafo 2. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.
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