Art. 73
In vigore dal 12 dic 2012
1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di Lugano del 2007.
2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di New York del 1958.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.
Storico versioni
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