Art. 59
In vigore dal 12 dic 2012
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-59