Art. 58

Art. 58

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L’esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto. Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici. 2.   L’atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d’origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1215:oj#art-58