Art. 51

Art. 51

In vigore dal 12 dic 2012
1.   L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell’esecuzione o è proposta un’impugnazione ai sensi dell’ o dell’ può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d’impugnazione ordinario nello Stato membro d’origine o se il termine per proporre l’impugnazione non è ancora scaduto. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l’impugnazione deve essere depositata. 2.   Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.
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