Art. 49

Art. 49

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione. 2.   L’impugnazione è proposta davanti all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all’, lettera b).
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