Art. 45

Art. 45

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto; b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o e) se la decisione è in contrasto con: i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione 6. 2.   Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza. 3.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. 4.   La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.
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