Art. 43

Art. 43

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’ è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona. 2.   Se la persona contro cui è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l’esecuzione della decisione, qualora quest’ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua a essa comprensibile; o b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata. Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione. Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue. 3.   Il presente articolo non si applica all’esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l’esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell’.
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