Art. 36

Art. 36

In vigore dal 12 dic 2012
1.   La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. 2.   Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all’. 3.   Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
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