Art. 34
In vigore dal 12 dic 2012
1. Quando la competenza si fonda sull’ o sugli o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinnanzi all’autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:
a)
siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata;
b)
ci si attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e
c)
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.
2. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:
a)
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili;
b)
il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;
c)
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o
d)
è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.
3. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.
Storico versioni
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