Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 2012
Ai fini del presente regolamento, la nozione di «autorità giurisdizionale» comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento: a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző); b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning), l’autorità per l’esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten).
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