Art. 16
In vigore dal 12 dic 2012
I rischi di cui all’, punto 5, sono i seguenti:
1)
ogni danno o pregiudizio:
a)
subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
b)
subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2)
ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:
a)
risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;
b)
derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3)
ogni perdita pecuniaria connessa con l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
4)
ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3;
5)
fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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