Art. 16

Art. 16

In vigore dal 12 dic 2012
I rischi di cui all’, punto 5, sono i seguenti: 1) ogni danno o pregiudizio: a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali; b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli: a) risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi; b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3; 5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (14).
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