Art. 14

Art. 14

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Salve le disposizioni dell’, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario. 2.   Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.
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