Art. 13

Art. 13

In vigore dal 12 dic 2012
1.   In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta. 2.   Le disposizioni di cui agli sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile. 3.   Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti.
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