Art. 12

Art. 12

In vigore dal 12 dic 2012
L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
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