Art. 1
Obiettivo dell’Unione
In vigore dal 12 dic 2012
Obiettivo dell’Unione
1. L’obiettivo dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei tacchini («l’obiettivo dell’Unione») è il seguente:
a)
la percentuale massima annua dei gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium va ridotta all’1 % o meno; e
b)
la percentuale massima annua dei gruppi di tacchini adulti da riproduzione che risultano positivi alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium va ridotta all’1 % o meno.
Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di tacchini adulti da riproduzione o di tacchini da ingrasso, l’obiettivo dell’Unione prevede che non risulti positivo più di 1 gruppo di tacchini adulti da riproduzione o di tacchini da ingrasso su base annua.
Per quanto riguarda la Salmonella Typhimurium monofasica, sono compresi nell’obiettivo dell’Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.
2. Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è definito nell’allegato («metodo di prova»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1190:oj#art-1