Art. 2
In vigore dal 11 dic 2012
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’ dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che superano quelli stabiliti all’ del presente regolamento, sono rimborsati o sgravati. Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.
Storico versioni
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