Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 2012
Nelle regioni geografiche elencate nell’allegato del presente regolamento, in deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2012, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti con uve raccolte nel 2012 non è superiore al 3,5 % vol.
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