Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 dic 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. «rottame di vetro»: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
2. «detentore»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
3. «produttore»: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
5. «personale qualificato»: personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
6. «controllo visivo»: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7. «partita»: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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