Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 dic 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1.   «rottame di vetro»: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro; 2.   «detentore»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro; 3.   «produttore»: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti; 4.   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti; 5.   «personale qualificato»: personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro; 6.   «controllo visivo»: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; 7.   «partita»: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
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