Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 2012
1.   Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN. 2.   Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall’autorità competente che le trasmette.
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