Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 dic 2012
1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36) Spagna 4 150 tonnellate Italia 600 tonnellate Portogallo 250 tonnellate b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11) Spagna 4 000 tonnellate c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9) Spagna 2 500 tonnellate d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi Spagna 200 tonnellate e) Categoria 5 — tonniere con reti a circuizione Spagna 17 licenze Francia 5 licenze f) Categoria 6 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie Spagna 18 licenze Francia 4 licenze g) Categoria 7 — Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica Germania 15 396 tonnellate Francia 3 205 tonnellate Lettonia 66 087 tonnellate Lituania 70 658 tonnellate Paesi Bassi 76 727 tonnellate Polonia 32 008 tonnellate Regno Unito 10 457 tonnellate Irlanda 10 462 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta. In caso di mancata utilizzazione di licenze nella categoria 8, al massimo 16 licenze trimestrali possono essere aggiunte trasferendole dalla categoria 8. Nei due anni di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali: Germania 8 Francia 4 Lettonia 40 Lituania 44 Paesi Bassi 32 Polonia 16 Regno Unito 4 Irlanda 4 Gli Stati membri si adoperano per comunicare alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. h) Categoria 8 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca Irlanda 15 000 tonnellate In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 7 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. Nelle acque mauritane possono essere impiegate al massimo 16 licenze trimestrali. In caso di mancata utilizzazione, tali licenze possono essere trasferite alla categoria 7. All’Irlanda sono assegnate 16 licenze trimestrali (con possibilità di trasferimento alla categoria 7 in caso di mancata utilizzazione). Entro il 1o luglio di ogni anno di validità del protocollo l’Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
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