Art. 1
In vigore dal 3 dic 2012
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, l’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 58,9 %.
3. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
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