Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 nov 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«servizio di pronto intervento», un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio diretto per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità alle legislazioni nazionali;
b)
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;
c)
«PSAP più idoneo», quello definito previamente dalle autorità competenti per coprire le chiamate d’emergenza da un dato luogo o per le chiamate d’emergenza di un certo tipo;
d)
«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;
e)
«operatore PSAP per il servizio eCall», una persona dello PSAP per il servizio eCall che riceve e/o gestisce le chiamate di emergenza;
f)
«servizio associato», un organismo pubblico o privato riconosciuto dalle autorità nazionali che svolge un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di una eCall (ad esempio, operatori stradali, servizi di assistenza);
g)
«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
h)
«eCall («servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea» secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/40/UE), una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l’attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un insieme minimo di dati standardizzato e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
i)
«transazione eCall», l’apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di un insieme minimo di dati standardizzato da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l’apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;
j)
«insieme minimo di dati» (MSD), le informazioni definite dalla norma EN 15722 — «Telematica per il traffico e il trasporto su strada — eSafety — Insieme minimo di dati (“MSD”) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;
k)
«numero di identificazione del veicolo (VIN)», il codice alfanumerico assegnato a un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo, quale descritto dalla norma ISO 3779;
l)
«rete di comunicazione mobile senza fili», una rete per le comunicazioni senza fili con trasferimento omogeneo tra i punti di accesso alla rete;
m)
«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/22/CE e 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
n)
«sala operativa per le emergenze», una struttura utilizzata da uno o più servizi di emergenza per gestire le chiamate di emergenza;
o)
«MSD grezzo», una rappresentazione dell’insieme minimo di dati trasmesso, prima che lo stesso sia presentato con modalità intelligibili all’operatore PSAP per il servizio eCall.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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