Art. 1
In vigore dal 26 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato:
1)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’ nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o
c)
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,
a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell’, paragrafo 1.»;
3)
all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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