Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 2012
Alle note complementari del capitolo 27, sezione V, parte 2, della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, tra la frase «Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o 2710 20 90 » e la nota complementare 3 è aggiunto il seguente punto g): «g) “contenenti biodiesel” significa che i prodotti della sottovoce 2710 20 hanno un tenore di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).»
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