Art. 8
Contenuto della domanda di registrazione
In vigore dal 21 nov 2012
Contenuto della domanda di registrazione
1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:
a)
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
b)
il disciplinare di cui all’;
c)
un documento unico contenente gli elementi seguenti:
i)
gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
ii)
la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.
Una domanda di cui all’, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.
2. Un fascicolo di domanda di cui all’, paragrafo 4, comprende:
a)
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;
b)
il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
c)
una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
d)
il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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