Art. 52 · Decisione sulla registrazione

Art. 52

Decisione sulla registrazione

In vigore dal 21 nov 2012
Decisione sulla registrazione 1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, che registrano il nome. 3.   Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione: a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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