Art. 46 · Diritto di avvalersi dei regimi

Art. 46

Diritto di avvalersi dei regimi

In vigore dal 21 nov 2012
Diritto di avvalersi dei regimi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’. 2.   Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1151:oj#art-46