Art. 45
Ruolo dei gruppi
In vigore dal 21 nov 2012
Ruolo dei gruppi
1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:
a)
contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all’ o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell’, paragrafo 3;
b)
adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;
c)
sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
d)
sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;
e)
adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;
f)
adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.
2. Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l’attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dei gruppi di cui all’, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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