Art. 44 · Protezione delle indicazioni e dei simboli

Art. 44

Protezione delle indicazioni e dei simboli

In vigore dal 21 nov 2012
Protezione delle indicazioni e dei simboli 1.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti: a) «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II; b) «specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III; c) «prodotto di montagna», a norma del titolo IV. 2.   Conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest’ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all’elaborazione, all’attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all’assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l’uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l’abuso, l’imitazione, l’evocazione o qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell’Unione e nei paesi terzi. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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