Art. 42 · Varietà vegetali e razze animali

Art. 42

Varietà vegetali e razze animali

In vigore dal 21 nov 2012
Varietà vegetali e razze animali 1.   Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell’ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato; b) i consumatori non sono indotti in errore; c) l’uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale; d) l’uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica. 2.   Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all’uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell’uso di tali nomi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1151:oj#art-42