Art. 38
Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato
In vigore dal 21 nov 2012
Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti di cui all’. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo di tali autorità.
Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie.
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