Art. 38 · Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato

Art. 38

Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato

In vigore dal 21 nov 2012
Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti di cui all’. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo di tali autorità. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie.
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