Art. 36 · Designazione dell’autorità competente

Art. 36

Designazione dell’autorità competente

In vigore dal 21 nov 2012
Designazione dell’autorità competente 1.   Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. 3.   I controlli ufficiali riguardano: a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e b) il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’ per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’ per i nomi registrati a norma del titolo III.
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