Art. 28 · Disposizioni nazionali

Art. 28

Disposizioni nazionali

In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni nazionali Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1151:oj#art-28