Art. 27 · Obiettivo

Art. 27

Obiettivo

In vigore dal 21 nov 2012
Obiettivo È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.
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