Art. 25 · Disposizioni transitorie

Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni transitorie 1.   I nomi registrati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’ del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’ del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. 2.   I nomi registrati secondo le prescrizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all’ del presente regolamento. 3.   Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie.
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