Art. 21
Motivi di opposizione
In vigore dal 21 nov 2012
Motivi di opposizione
1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:
a)
fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell’incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o
b)
dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.
2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.
Storico versioni
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