Art. 16 · Disposizioni transitorie

Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni transitorie 1.   I nomi figuranti nel registro di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’ del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’ del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. 2.   Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’, relativi a ulteriori disposizioni transitorie. 3.   L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall’altro.
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