Art. 14 · Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Art. 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

In vigore dal 21 nov 2012
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche 1.   Qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l’, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (22), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l’uso della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, nonché l’uso dei marchi in questione, è consentito.
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