Art. 12
Nomi, simboli e indicazioni
In vigore dal 21 nov 2012
Nomi, simboli e indicazioni
1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2. Sono definiti simboli dell’Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3. Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.
4. Possono inoltre figurare nell’etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all’ e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.
5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l’uso nell’etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all’ della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all’indicazione geografica protetta.
6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell’etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell’Unione a esse associati.
7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che stabiliscono i simboli dell’Unione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell’Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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