Art. 11
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
In vigore dal 21 nov 2012
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell’ambito del presente regime.
2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.
Storico versioni
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