Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 21 nov 2012
Obiettivi
1. Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:
a)
una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
b)
la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;
c)
il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
d)
l’integrità del mercato interno.
Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:
a)
caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o
b)
proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2012:1151:oj#art-1