Art. 7
Obblighi per i fornitori di servizi di navigazione aerea
In vigore dal 16 nov 2012
Obblighi per i fornitori di servizi di navigazione aerea
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i loro sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione a 8,33 kHz consentano comunicazioni operativamente appropriate tra controllori e piloti nell’ambito della copertura operativa specificata.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei loro sistemi di trattamento dei dati di volo, applicano le procedure di notifica e di coordinamento iniziale di cui al regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (8) con le seguenti modalità:
a)
le informazioni relative alla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz di un determinato volo sono trasmesse da un ente ATC all’altro;
b)
le informazioni relative alla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz di un determinato volo sono disponibili presso la posizione operativa pertinente;
c)
il controllore ha la possibilità di modificare le informazioni relative alla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz di un determinato volo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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