Art. 14 · Esenzioni

Art. 14

Esenzioni

In vigore dal 16 nov 2012
Esenzioni 1.   Nell’ambito dell’, primo comma, del regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione (10), gli Stati membri possono concedere per i voli a vista deroghe temporanee agli obblighi relativi alle dotazioni di bordo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri possono adottare misure locali recanti deroghe all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4 e all’, paragrafo 10, in casi aventi un limitato impatto sulla rete. 3.   Gli Stati membri che adottano le misure locali di cui al paragrafo 2 forniscono alla Commissione informazioni dettagliate, a dimostrazione della necessità delle deroghe, almeno un anno prima delle date indicate all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4 e all’, paragrafo 10. 4.   Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni dettagliate trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e previa consultazione del gestore della rete, la Commissione può riesaminare qualsiasi deroga, concessa a norma del paragrafo 2, aventi un impatto non limitato sulla rete.
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