Art. 13 · Norme aggiuntive

Art. 13

Norme aggiuntive

In vigore dal 16 nov 2012
Norme aggiuntive 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti interessati siano debitamente informati sulle norme stabilite dal presente regolamento e siano adeguatamente formati per le mansioni che devono svolgere. 2.   Il gestore della rete provvede affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che partecipa alla pianificazione dei voli abbia adeguata conoscenza delle norme stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere. 3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea: a) elaborano e conservano manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere a tutto il loro personale competente di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano gestiti adeguatamente sotto il profilo della qualità e della documentazione; c) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento. 4.   Il gestore della rete provvede affinché il servizio centralizzato di trattamento e diffusione dei piani di volo: a) elabori e conservi manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere a tutto il suo personale competente di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano gestiti adeguatamente sotto il profilo della qualità e della documentazione; c) provveda affinché i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative siano conformi al presente regolamento. 5.   Gli operatori provvedono affinché il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature radio abbia conoscenza del presente regolamento e sia adeguatamente formato all’uso di tali apparecchiature e affinché le istruzioni d’uso siano, se è possibile, disponibili a bordo. 6.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza del presente regolamento, compresa la pubblicazione di informazioni pertinenti nei bollettini nazionali di informazione aeronautica.
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