Art. 12 · Verifica dei sistemi

Art. 12

Verifica dei sistemi

In vigore dal 16 nov 2012
Verifica dei sistemi 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea, che possano dimostrare o che abbiano dimostrato alle rispettive autorità nazionali di vigilanza di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V, effettuano la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nell’allegato IV, parte C. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni di cui all’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1. La verifica è effettuata in base alle norme di cui all’allegato IV, parte D. 3.   Quando riguarda i sistemi, il certificato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 è considerato alla stregua di una dichiarazione CE di verifica se reca la dimostrazione della conformità ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento.
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