Art. 5 · Collegamenti tra valutazione e supervisione

Art. 5

Collegamenti tra valutazione e supervisione

In vigore dal 16 nov 2012
Collegamenti tra valutazione e supervisione 1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano le informazioni raccolte nel corso della valutazione del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell’infrastruttura per le attività di supervisione sulla applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza dopo il rilascio del certificato di sicurezza o dell’autorizzazione di sicurezza. 2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano inoltre le informazioni raccolte nel corso delle loro attività di supervisione per riesaminare il sistema di gestione della sicurezza di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura prima del rinnovo del certificato di sicurezza o dell’autorizzazione di sicurezza.
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