Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 13 nov 2012
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi che li contengono prodotti ed etichettati entro il 4 giugno 2013 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 4 dicembre 2012 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
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